In caso di teleriscaldamento da biomassa o geotermia, l’impresa che gestisce la rete, e che è anche utente finale del calore prodotto, fruisce del credito d’imposta previsto per il gestore e dello sconto sull’energia ricevuta previsto per il cliente. Il principio di diritto arriva dalla sentenza n. 366 del 7 gennaio 2026 della Corte di cassazione secondo la quale il meccanismo agevolativo si applica anche al caso in cui l’impresa, che produce energia rinnovabile, la distribuisce anche a sé stessa con la rete di teleriscaldamento, legittimandola alla compensazione. Le norme di riferimento sono l’articolo 8, comma 10, lettera f), legge 448/1998 come interpretato in modo autentico dall’articolo 2, comma 138, legge 244/2007.
Doppio beneficio fiscale per l’impresa che produce energia e si autorifornisce
questo articolo si trova a pagina 30