Se il dipendente produce un certificato medico che attesta la sindrome depressiva non è possibile dar luogo al licenziamento per giusta causa. A stabilirlo è la Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 8738 di ieri. Il licenziamento non è possibile benché il lavoratore, fuori dalle fasce di reperibilità, si dedichi ad attività di svago, filmate dal detective ingaggiato dal datore di lavoro. Nella prova presuntiva il giudice può ammettere solo elementi gravi, precisi e concordanti: per affermare che la malattia sia finta, dunque, non è sufficiente la forte contrarietà espressa alle nuove mansioni e la circostanza che il certificato sia rilasciato da un medico generico e non da uno specialista. Occorre un approfondimento medico-legale.


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