Con la sentenza n. 12065 dello scorso 30 marzo la Cassazione penale blocca la condanna per bancarotta impropria da reato societario per il consigliere non operativo in concorso con l’amministratore delegato della società poi fallita. A far scattare la responsabilità non basta la posizione di garanzia: l’esistenza di segnali d’allarme dello squilibrio finanziario e il mancato intervento sull’ad dell’interessato vanno contestualizzati, nel senso che serve la prova del dolo eventuale; l’amministratore senza deleghe deve essersi rappresentato la possibilità che la società potesse fallire e abbia deciso comunque di non esercitare sugli organi delegati il suo potere-dovere di agire informato, chiedendo spiegazioni in consiglio di amministrazione. Sul reato fallimentare da falso in bilancio, poi, non basta la volontà protesa al dissesto ma deve sussistere anche l’atteggiamento psicologico richiesto dal reato societario.
Stop a condanna per bancarotta impropria per il consigliere non operativo
questo articolo si trova a pagina 22