Anche nel settore servizi si può configurare il reato di caporalato. A patto che la componente manuale della mansione sia decisiva. A chiarirlo è la Corte di cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 12685 che ha affermato la possibilità di contestare l’art. 603 bis del Codice penale anche quando i lavoratori interessati sono gli addetti al servizio carburanti in un distributore, chi cioè si occupa concretamente della vendita al dettaglio e della materiale erogazione di carburante. Secondo i giudici la collocazione della norma all’interno del Codice penale e il fatto che il legislatore si sia limitato ad utilizzare il termine di ‘manodopera’ senza delimitarne l’applicazione a settori non individuati, non impedisce la possibilità che la disposizione possa trovare applicazione anche in settori come il terziario o servizi. 


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