Con l’ordinanza n. 8845 depositata ieri la Cassazione ha sostenuto che il rilascio del visto leggero da parte del professionista non costituisce un atto meramente formale, ma implica un obbligo di verifica sostanziale con la conseguenza che il commercialista, agendo con la diligenza qualificata richiesta dalla sua attività deve accertare l’effettiva esistenza del dato esposto in dichiarazione e non solo la sua corrispondenza documentale. La violazione di tale obbligo, attraverso il rilascio di visto falso che attesta un credito inesistente, comporta la responsabilità solidale del professionista per il tributo evaso, in quanto la sua condotta concorre causalmente alla realizzazione della violazione. Il caso analizzato dai giudici di legittimità trae origine da una frode sul mancato versamento di accise mediante compensazione di crediti Iva inesistenti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Visto leggero solo per dire’ – pag. 37)


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