Con l’ordinanza n. 7134, pubblicata lo scorso 25 marzo la Corte di cassazione ha affermato che è nullo, per violazione di norma imperativa, il contratto di finanziamento stipulato da una banca con un’impresa già insolvente quando l’operazione serva a mantenerla artificialmente sul mercato, ritardando l’emersione della crisi e aggravandone il dissesto. Ma la somma finanziata non è ripetibile come dovrebbe derivare, per regola generale, da una pronuncia di nullità, in quanto l’erogazione di denaro a favore di un’impresa già in stato di decozione, quando consenta di ritardare il fallimento incrementandone l’esposizione debitoria, integra una prestazione contraria al buon costume. La decisione nasce dall’opposizione allo stato passivo proposto da una banca, che chiedeva l’ammissione del proprio credito in relazione a due finanziamenti concessi come misure di sostegno alla liquidità.
È nullo il finanziamento all’impresa decotta
questo articolo si trova a pagina 33