Il Consiglio nazionale forense ha accolto le osservazioni che un anno fa aveva sollevato l’Antitrust sull’eccessiva estensione del perimetro di applicazione della norma sull’equo compenso. Il nuovo articolo 25 bis del Codice si applica ai rapporti professionali nei confronti di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Interessati anche i rapporti professionali a favore della PA e delle società disciplinate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Equo compenso, limiti precisi’ – pag. 34)
Equo compenso, in vigore le sanzioni Cnf
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