Nel concordato in continuità, quando scatta il meccanismo del cram down, può bastare anche una sola classe favorevole per arrivare all’omologa. Non si tratta di uno slogan o di una scorciatoia. È il cuore della sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026 della Corte di cassazione che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha ribadito un punto destinato a pesare molto nella prassi: la locuzione ‘in mancanza’ contenuta nell’art. 112, comma 2, lettera d) del Codice della crisi va riferita alla mancanza della maggioranza delle classi, non all’assenza di una classe privilegiata dentro quella maggioranza. Tradotto: se non c’è la maggioranza delle classi, il concordato può comunque passare con il voto favorevole di almeno una classe qualificata. La Corte sostiene che la funzione del cram down è quella del superamento dei blocchi negoziali e non come premio al debitore virtuoso o come leva per attribuire ai dissenzienti di fatto un diritto di veto.
Cram down, a contare è il piano
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