L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 96/2026 stabilisce che gli importi incassati a seguito di concordato preventivo, anche se destinati ai creditori, restano imponibili. La società, infatti, mantiene la soggettività fiscale e l’incasso costituisce reddito tassabile. La transazione è considerata ‘novativa’, generando una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 Tuir. Conta la natura giuridica del provento, non la sua destinazione finale ai creditori. Ciò crea un effetto penalizzante, perché il Fisco riduce le risorse disponibili per il soddisfacimento dei creditori. Emergono così asimmetrie: alcune poste della crisi sono agevolate fiscalmente, mentre altre, pur analoghe sul piano economico, restano tassate.
Crisi, l’accordo non ferma il fisco
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