Nel mandato senza rappresentanza, ai fini Iva, ogni operazione mantiene autonomia e propria disciplina, anche se inserita in un unico contratto. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 94/2026, conferma che i servizi acquistati dal mandatario e riaddebitati al cliente vanno distinti dalla prestazione organizzativa. Si applica una ‘finzione giuridica’: il mandatario è considerato come acquirente e poi fornitore dei servizi. Ciascun servizio riaddebitato conserva quindi la propria territorialità e aliquota Iva. La commissione per l’attività organizzativa segue invece le regole generali delle prestazioni B2B. Di conseguenza, alcune prestazioni sono imponibili in Italia, mentre altre possono essere fuori campo Iva.
Mandati senza rappresentanza, ogni operazione ha l’Iva propria
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