La ricevuta dello scarto telematico è autonomamente impugnabile e il contribuente ha la possibilità di ritrasmettere, entro cinque giorni, quanto originariamente inviato nei termini, ma non acquisito per errore o irregolarità. Ad affermarlo è la Cgt di secondo grado della Puglia, con la sentenza n. 869/3/2026 depositata lo scorso 12 marzo. La pronuncia è interessante in quanto sottrae entrambe le questioni a una lettura meramente procedurale e la riconduce al piano effettivo della tutela del contribuente. In merito all’impugnabilità dello scarto telematico la Corte sostiene che lo stesso può integrare un atto autonomamente impugnabile quando produce un effetto lesivo immediato, impedendo il riconoscimento di un credito d’imposta o, più in generale, il perfezionamento di una posizione giuridica favorevole al contribuente. Sulla possibilità di rinviare la comunicazione i giudici escludono che la tolleranza di cinque giorni dallo scarto abbia natura eccezionale e sia circoscritta alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie. 


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