L’Agenzia delle Entrate, ha dedicato la risposta a interpello 289/2025 al tema della tassazione dell’indennità ‘di esproprio’, nel particolare caso in cui la stessa viene percepita da un soggetto non imprenditore per la costituzione di una servitù sul proprio fondo, nell’ambito di una procedura di espropriazione per pubblica utilità. Diversamente dal passato, la fattispecie non viene qualificata come plusvalenza potenzialmente non imponibile ai fini Irpef, ma ricondotta nell’ambito dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, con conseguente assoggettamento ad imposizione. La novità deriva dalle modifiche apportate dalla manovra 2024 agli articoli 67 e 9 del Tuir. La costituzione dei diritti reali di godimento ora è sempre imponibile per l’intero importo percepito. Il regime delle plusvalenze resta applicabile solo alla cessione dei diritti, non alla loro costituzione. 


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