La riforma introdotta con il Dlgs n. 149/2022 ha attribuito ai notai la possibilità di autorizzare atti riguardanti soggetti vulnerabili in concorrenza con l’autorità giudiziaria. La legge, tuttavia, riserva al giudice tutelare il potere di revocare o modificare le autorizzazioni. Di conseguenza, il notaio non può revocare formalmente un’autorizzazione già concessa. Però, il suo potere autorizzatorio si esaurisce solo con la stipula dell’atto e non con il rilascio dell’autorizzazione. Fino a quel momento può emettere una nuova autorizzazione che modifica la precedente. Questo è possibile in caso di eventi nuovi, di nuove prove o rivalutazioni, per garantire la tutela del soggetto vulnerabile. 


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