Il reato di stalking scatta anche in caso di messaggi offensivi e minacciosi su Whatsapp. In applicazione di tale principio la Cassazione, con la sentenza n. 11583 dello scorso 26 marzo, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato ex art. 612-bis c.p.,aveva considerato l’aggravante di cui al comma 2 del medesimo articolo. Contro la sentenza era stato presentato ricorso in Cassazione. La Corte di legittimità non ha condiviso la tesi difensiva dell’imputato. Per i giudici non rileva il mezzo adoperato ma il tenore di ciò che viene espresso. Il messaggio può assumere valenza diffamatoria ove pubblicato con modalità che lo rende percepibile a terzi e nulla esclude che possa essere di tipo persecutorio. 


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