Con l’ordinanza n. 6968 dello scorso 23 marzo la Corte di cassazione è intervenuta sulle condizioni del ricorso di legittimità. Tale ricorso è inammissibile se la sentenza impugnata ha rigettato l’appello sulla base di una doppia motivazione resa su profili sia d’inammissibilità sia di merito, ma risultano impugnate le sole statuizioni di merito: si configura difetto d’interesse del ricorso perché la statuizione autonoma non impugnata è divenuta definitiva e dunque non si potrebbe giungere all’annullamento della sentenza; il tutto a patto che la doppia motivazione non sia alcuna parte espressione di meri ‘obiter dicta’ e dovendosi comunque escludere che il giudice d’appello si sia spogliato della ‘potestas iudicandi’ con la prima statuizione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società.
Due impugnazioni
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