Il Tribunale di Salerno, con la sentenza dello scorso 3 febbraio, ha stabilito che la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile se, al primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo, la parte attrice non ha partecipato di persona ma si è fatta rappresentare dal proprio difensore di fiducia, senza addurre per questo alcun giustificato motivo’. Nel caso esaminato, il giudice, dopo aver rilevato d’ufficio che alla mediazione avevano partecipato soltanto gli avvocati, ha invitato le parti a depositare le relative procure. La mancata partecipazione personale e il conferimento della procura ai difensori hanno determinato come ‘non effettivo’ il tentativo di conciliazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda. La riforma Cartabia ha infatti previsto l’obbligo di partecipazione personale delle parti nei tentativi di  mediazione.


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