Con la sentenza n. 9260 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che il collegamento societario esterno esige l’accertamento dell’esercizio effettivo di un’influenza notevole da parte di una delle società sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. Un elemento che non può essere tratto solo dal rapporto di parentela o di affinità tra soggetti soci di società diverse e l’accertamento di questo collegamento societario, comunque, non basta per fare presumere l’esistenza di un gruppo societario che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, attraverso la dimostrazione dell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della loro gestione. Centrale nelle argomentazioni della Corte è il punto dell’influenza notevole, sul fronte del collegamento, nozione meno incisiva del controllo.
I soli rapporti familiari tra soci non conducono al collegamento esterno
questo articolo si trova a pagina 34