La Cassazione tributaria, nella sentenza n. 9260 dello scorso 13 aprile, afferma che non basta accertare il collegamento societario esterno per presumere l’esistenza di un gruppo imprenditoriale. E, dunque, per ottenere sui movimenti finanziari tra le società il riconoscimento della neutralità fiscale riconosciuta agli infragruppo è necessario dimostrare che la capogruppo esercita un’attività di direzione e coordinamento delle consociate. Affinché sussista poi il collegamento fra società di cui all’articolo 2359, comma 3, Cc, occorre accertare che una di esse eserciti un’influenza notevole sulle decisioni strategiche assunte dall’assemblea dell’altra: non è sufficiente che i soci dei due enti siano parenti o legati da rapporti di affinità.
Gruppi, conta il timone
questo articolo si trova a pagina 35