Anche l’Iva può rientrare nello stralcio dei tributi ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, benché la norma non la contempli espressamente ed escluda anzi i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Il punto viene ora chiarito e sancito dalla nuova bozza della circolare pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate dedicata ai nuovi istituti di ristrutturazione previsti dal Ccii. La circolare infatti specifica che l’orientamento espresso dalla sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14 della Corte di giustizia europea che ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione, la falcidiabilità del credito Iva nell’ambito del concordato preventivo possa trovare applicazione anche nell’ambito dell’istituto previsto dall’art. 23, comma 2-bis, del Ccii.
Crisi d’impresa, si stralcia l’Iva
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