Da una risposta a un interpello della Dre Lombardia sull’articolo 21 del Dlgs 13/2024 emerge che la modifica della durata dell’esercizio sociale, nel corso del biennio di applicazione del concordato preventivo biennale, determina la cessazione degli effetti della proposta e l’impossibilità di aderire per il biennio successivo. La risposta all’interpello pone qualche interrogativo sul perimetro delle cause di cessazione dettate dall’articolo 21 del decreto Cpb. In alcune occasioni l’Agenzia valorizza il dato letterale della norma, in altre si propende per un’interpretazione estensiva finalizzata ad evitare situazioni scomode. In questo modo la certezza dei comportamenti resta una chimera.
La modifica dell’esercizio sociale fa cessare il concordato
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