La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 8890 del 9 aprile 2026, ha disposto che il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno di immagine al dirigente esautorato dopo la ristrutturazione aziendale: scatta la liquidazione equitativa nella misura del 30% dello stipendio perché il lavoratore perde all’improvviso la direzione di una struttura complessa, dove è sostituito da un sottoposto, e si ritrova invece a capo di una scatola vuota. La prova del demansionamento può essere fornita non soltanto per testimoni, ma anche per presunzioni, indicando quantità e qualità dell’attività svolta prima e dopo il trasferimento. E l’assenza di contestazioni disciplinari del datore dimostra che l’inattività del dipendente è forzosa. 


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