Faceboarding in aeroporto solo se i dati sono cifrati, se restano sotto il dominio dell’interessato e sono conservati per un periodo limitato. Sono queste le condizioni necessarie per ritenere legittimo il riconoscimento facciale dei viaggiatori, che entrano nelle diverse aree aeroportuali. È quanto emerge dal provvedimento n. 164 del 12 marzo 2026 del Garante della privacy, con il quale è stato dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici dei passeggeri di un aeroporto effettuato attraverso il sistema di riconoscimento facciale ‘FaceBoarding’. Il sistema veniva utilizzato dalla società di gestione dell’aeroporto per consentire l’accesso dei passeggeri all’area dei controlli all’ingresso e a quella prospiciente il gate di imbarco. 


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