La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 2490/2026, ha stabilito che accertata la qualificazione di ‘alloggio sociale’, la destinazione ad abitazione principale dell’immobile di proprietà degli Iacp da parte dell’assegnatario si presume, salvo prova contraria dell’ente impositore. La relazione tecnica di parte, volta a dimostrare che gli immobili sono alloggi sociali, è ammissibile anche se prodotta per la prima volta nel giudizio di rinvio. Essa è un’allegazione difensiva a contenuto tecnico, non sottoposta alle preclusioni istruttorie previste per il deposito di nuovi documenti.
Imu, gli alloggi sociali degli Iacp si presumono abitazione principale
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