Cessione di diritti di superficie: per le società in derivazione rafforzata la tassazione segue la durata del contratto. L’operazione, come confermato dal documento Oic-Entrate del 7 agosto 2025, non genera plusvalenze disciplinate dall’art. 86 del Tuir. Il medesimo trattamento contabile e fiscale dovrebbe riguardare anche la cessione di usufrutto nonché i contratti che prevedono un corrispettivo una tantum e non canoni periodici. Il concedente imputa i canoni a conto economico pro rata temporis lungo la durata del contratto. Questo criterio vale anche fiscalmente ai fini Ires. Come anticipato, questo trattamento è ritenuto valido anche per usufrutto e contratti con corrispettivo una tantum. Anche in questi casi, il ricavo va ripartito nel tempo, non rilevando come vendita del bene, ma come diritto di utilizzo.
Diritti di superficie senza plusvalenze per le società in derivazione rafforzata
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