Con la sentenza n. 9180 dello scorso 10 marzo la Cassazione penale ha stabilito che, in caso di peculato, commesso da un delegato alle vendite in procedure esecutive, il reato si perfeziona nel luogo in cui si trova il conto corrente della procedura da cui viene distratto il denaro tramite home banking e non il luogo in cui viene impartito l’ordine. Il caso riguarda un professionista, delegato alle vendite, nell’ambito di procedure esecutive, pendente davanti al Tribunale di Napoli e Varese, che aveva aperto conti correnti presso un istituto bancario di Napoli, su cui, poi, erano state trasferite le somme relative a due procedure, somme che, in seguito, sono state da lui dirottate, mediante bonifici, su un conto corrente personale presso un istituto bancario di Torre del Greco. La Corte ha confermato che il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della ‘res’ o del denaro.
Peculato dove c’è il conto
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