La Cassazione, con la sentenza n. 8653/2026, ha fissato l’ambito di applicazione dell’istituto della giustizia riparativa introdotto dalla riforma Cartabia. Secondo i giudici di legittimità è accessibile anche senza un preventivo consenso della vittima del reato, non fondandosi sull’ammissione del fatto da parte dell’imputato o dalla sua offerta di risarcimento del danno. Il caso riguardava un cinquantenne condannato per violenza sessuale aggravata commessa nei confronti di una ragazza minorenne in stato di minorata difesa. La condanna era stata adottata all’esito del giudizio abbreviato, nonostante l’imputato avesse fatto istanza di ammissione a un programma di giustizia riparativa che era stato rigettato in virtù della giovane età della vittima. Per la corte di piazza Cavour il dissenso della vittima non impedisce l’avvio del programma di giustizia riparativa.
Giustizia riparativa senza freni
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