Dopo la sentenza costituzionale n. 170/2023, i dati digitali sono considerati ‘corrispondenza’, ma la disciplina resta incerta. La giurisprudenza mantiene il modello tradizionale: il pm può acquisire dati senza autorizzazione preventiva del giudice. La Cassazione ha però imposto limiti di proporzionalità: sequestri mirati, motivati e non massivi, pena nullità. Il controllo del giudice resta solo successivo e su iniziativa delle parti. Il diritto Ue spinge invece per un controllo preventivo, finora non recepito pienamente. Una riforma in discussione prevede l’intervento del giudice e maggiori garanzie, con regole più flessibili per reati gravi. Emergono 3 modelli con tendenza verso quello che avvicina il sequestro digitale alle intercettazioni. 


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