Con l’ordinanza n. 7985/2026 la Corte di cassazione ha sostenuto che la falsa attestazione delle presenze, realizzata mediante omissione delle timbrature o inserimento di dati non veritieri nei sistemi aziendali, integra una condotta di particolare gravità idonea a giustificare il licenziamento, potendo il datore di lavoro utilizzare ai fini disciplinari i dati raccolti attraverso i sistemi di rilevazione degli accessi e delle presenze.
questo articolo si trova a pagina 36