La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha stabilito che nel concordato preventivo in continuità, la ristrutturazione trasversale è ammissibile anche quando solo una classe di creditori in the money approvi la proposta. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’omologazione forzosa del concordato in continuità. La debitrice aveva chiesto l’omologazione. Ma la proposta non aveva avuto il consenso della maggioranza; solo una classe di privilegiati qualificata per la c.d. ristrutturazione trasversale aveva espresso il proprio consenso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. Sulla stessa linea la Corte d’Appello. L’Agenzia, allora, si è rivolta alla Cassazione, ma invano.
Concordato in continuità, basta il favore di una classe di creditori
questo articolo si trova a pagina 37