A seguito della cessione del credito, il cessionario non può emettere la nota di variazione nei confronti del debitore originario, appurato il suo mancato pagamento. La sentenza di ieri del Tribunale Ue, causa C-233/25 rafforza una prassi già consolidata sul piano nazionale per cui, nell’ipotesi in cui si verifica una cessione del credito, il cedente rimane l’unico soggetto deputato ad emettere la nota di variazione Iva in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del debito ceduto. Il caso finito sul tavolo dei giudici unionali riguarda un’operazione di cessione del credito nell’ambito di una filiera di contratti d’appalto e subappalto. 


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