Iva irrecuperabile per il cessionario del credito in caso di insolvenza del debitore ceduto. Il subappaltatore che ha ricevuto, quale corrispettivo dei lavori affidatigli dall’appaltatore principale, la cessione del credito che quest’ultimo vantava nei confronti del committente rivelatosi poi insolvente ed assoggettato a procedura fallimentare chiusa sanza attivo, non ha diritto di recuperare l’imposta fatturata all’appaltatore facendo valere l’irrecuperabilità del credito cedutogli, essendo estraneo all’operazione principale. È quanto emerge dalla sentenza del Tribunale Ue del 22 aprile 2022, causa T-233/25 che ha dichiarato inapplicabile, nella fattispecie l’art. 90 della direttiva Iva sulla riduzione dell’imponibile per mancato pagamento del corrispettivo, a prescindere dalle previsioni della normativa nazionale.
Subappalto, l’Iva è persa
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