Ai fini della omologazione forzosa della transazione fiscale nel concordato preventivo rileva solo la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e non la meritevolezza dell’impresa debitrice. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 10723 pubblicata ieri, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari aveva confermato l’omologazione forzosa di un concordato liquidatorio alla quale l’Amministrazione finanziaria si era opposta eccependo l’assenza di meritevolezza della società proponente.
Cram down anche senza meritevolezza del debitore
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