Non sono sufficienti i legami di parentela fra i soci delle compagini a ritenere che esista un vero e proprio gruppo imprenditoriale, anche ai fini fiscali. Né basta accertare il collegamento societario esterno per presumere l’esistenza di un’unica ‘corporation’. Per ottenere sui movimenti finanziari tra le società il riconoscimento della neutralità fiscale dovuta a quelli infragruppo, occorre invece dimostrare che la capogruppo esercita un’attività di direzione e coordinamento delle consociate. Affinché sussista il collegamento fra società bisogna accertare che uno degli enti eserciti un’influenza notevole sulle decisioni dell’altro. Insufficiente che i soci delle due compagini siano legati da rapporti di parentela. Così la Cassazione tributaria nella sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026. 


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