L’apposizione di un visto di conformità infedele rappresenta una violazione meramente formale non sanzionabile. Inoltre, non può essere disconosciuta la compensazione del credito derivante, a sua volta, da una dichiarazione Iva sulla quale è stato apposto un visto infedele; infatti, la normativa di riferimento prevede che possa essere recuperato il credito e irrogate le sanzioni solo se il visto viene omesso, situazione non paragonabile al visto infedele. Sono le conclusioni della Cassazione civile tributaria che si leggono nell’ordinanza n. 4917/2026 depositata lo scorso 5 marzo. Il caso riguarda atti di recupero Iva impugnati da una società per azioni esercente attività di autotrasporto. 


questo articolo si trova a pagina 12