La Cgt di primo grado di Milano, con la sentenza 433/11/2026, ha affermato la legittimità del recupero della detrazione dell’Iva per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti quando la fittizietà del’operatore commerciale sia emersa con evidenza in sede di indagine fiscale, non possedendo il fornitore mezzi e risorse per eseguire le prestazioni fatturate, dovendo la società usare una particolare diligenza, soprattutto laddove venga in contatto con imprese da poco presenti sul mercato. Nel caso analizzato l’ufficio del Fisco aveva notificato un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte per indebita detrazione dell’Iva su fatture afferenti a operazioni inesistenti.


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