La Cgt di secondo grado della Sicilia, con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026, ha stabilito che in tema di residenza fiscale delle persone fisiche, prima delle recenti modifiche normative, i criteri dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d’imposta operano in via alternativa. In assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, è necessario verificare se è presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri interessi. Questo riscontro va fatto in concreto e non può essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all’Aire. In assenza di questi requisiti è esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all’estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità in vista del suo rientro, poi verificatosi.
La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia
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