La novità contenuta nell’articolo 8 del decreto Pnrr, convertito dalla legge n. 50/2026, prevede che per la deducibilità o la detraibilità degli oneri sostenuti sono validi anche gli estratti conto o le documentazioni bancarie in sostituzione delle ricevute cartacee dei Pos, per attestare l’utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili. Per acquisire efficacia fiscale il documento deve contenere, oltre alle indicazioni di base, anche il codice fiscale o la partita Iva dell’acquirente. Lo strumento alternativo è la fattura elettronica. La nuova disposizione del decreto legge Pnrr riconosce piena fungibilità tra ricevuta Pos e documentazione bancaria quando lo scontrino e la fattura elettronica non siano di per sé auto consistenti. In questi casi, l’estratto conto bancario potrà essere utilizzato in luogo delle ricevute cartacee.
Operazioni tracciabili certificate anche dagli estratti conto
questo articolo si trova a pagina 4