Dietrofront dei giudici di legittimità in materia di prorogatio in condominio. A pochi mesi di distanza dalla sentenza n. 424 dell’8 gennaio 2026, con cui la Corte di cassazione aveva ritenuto che il mandatario dei condòmini conservasse tutte le attribuzioni e i poteri previsti dalla legge e abbia quindi diritto a ricevere il proprio emolumento, la medesima sezione ha invertito completamente la rotta. Con la sentenza n. 7247 del 26 marzo 2026, i supremi giudici hanno infatti affermato che l’amministratore cessato dal proprio incarico non può pretendere alcun compenso ulteriore ed è tenuto a svolgere le sole attività urgenti e indifferibili. 


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