La confisca urbanistica può essere confermata anche se il reato di lottizzazione abusiva è prescritto, previo accertamento, da parte del giudice dell’impugnazione, della responsabilità penale dell’imputato. Non viola, infatti, la presunzione di innocenza l’art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui stabilisce che il giudice di appello (o di Cassazione), quando è stata ordinata la confisca nel giudizio di primo grado e il reato è prescritto, decide sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, dopo aver accertato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato estinto. Ciò significa che il giudice, nell’applicazione della norma, non deve ‘adombrare in motivazione che il processo penale, definito con la dichiarazione di estinzione del reato, si sarebbe dovuto concludere in modo diverso’.
Reati prescritti, resta la confisca
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