Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 la Corte di cassazione ha stabilito che nei casi in cui la mediazione è obbligatoria per legge o è disposta dal giudice, non basta a soddisfare la condizione di procedibilità la partecipazione al primo incontro di mediazione del solo avvocato della parte che ha avviato la procedura, anche se munito di procura sostanziale. Infatti, il difensore non può cumulare i due ruoli di parte e di suo assistente. La pronuncia dei giudici di piazza Cavour sembra allontanarsi dalla prassi e dagli orientamenti giurisprudenziali di merito per affermare la necessità della ‘dualità soggettiva’ tra parte e avvocato.
Mediazione, non basta la procura all’avvocato
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