Per evitare il licenziamento di lavoratori con gravi patologie e croniche, sempre più spesso i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono periodi di aspettativa di origine pattizia con i lavoratori che hanno raggiunto e superato il periodo di comporto. Il periodo massimo indennizzabile dall’Inps per malattia comune in ogni anno è di 180 giorni, raggiunti i quali l’Istituto interrompe l’erogazione dell’indennità a prescindere da qualsiasi valutazione sul trattamento economico garantito dalla contrattazione collettiva. Nel caso di malattia a cavallo d’anno, una volta raggiunto il periodo massimo indennizzabile nel corso del primo anno e che la malattia prosegua nell’anno successivo, l’Inps riprende ad erogare la prestazione previdenziale a tutela della malattia a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo.
Malattia a cavallo di due anni, a sospensione cambia l’indennità
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