Con la sentenza n. 6836 dello scorso 19 febbraio la Cassazione penale ha sostenuto che l’incompatibilità del legale rappresentante dell’ente rispetto alla nomina del difensore non può essere affermata in modo automatico, ma richiede la verifica concreta dell’esistenza di un conflitto di interessi. Dunque, il conflitto con gli interessi del rappresentante legale indagato va dimostrato. I giudici di legittimità hanno ribaltato l’orientamento precedente e annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, evidenziando come dagli atti non emergesse un coinvolgimento concreto del rappresentante nelle condotte contestate nell’interesse della società. La semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato non consentirebbe di ritenere automaticamente esistente il conflitto di interessi che l’art. 39 del Dlgs 231/2001 è volto a prevenire.
Dlgs 231, nella nomina del difensore verifiche concrete sull’incompatibilità
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