Non è incostituzionale esentare il querelante dalla responsabilità per le spese sostenute e per i danni subìti dall’indagato in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 59, depositata ieri, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 409 e 410 c.p.p. nella parte in cui non prevedono alcuna forma di ‘ristoro’ per l’indagato, che si sia costituito, con il patrocinio obbligatorio del difensore, nell’udienza camerale fissata a seguito dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, neanche quando l’iniziativa del querelante sia stata coltivata con colga grave. 


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