Con un’ordinanza dello scorso 27 aprile la Corte di cassazione, sezione civile, ha stabilito che alla Regione spetta il compito di pagare i danni per l’auto incidentata a causa di uno scontro con un cinghiale. La responsabilità dell’ente territoriale, infatti, non è extracontrattuale ma oggettiva, in base all’articolo 2052 c.c.. Il danneggiato non deve dimostrare alcuna colpa specifica dell’amministrazione ma solo il nesso causale fra la condotta dell’animale e il sinistro e di aver fatto di tutto per evitare l’impatto. L’Amministrazione deve fornire la prova del caso fortuito o dell’incidenza assorbente della condotta del conducente. 


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