La Cassazione tributaria, con l’ordinanza n. 11368/2026 pubblicata lo scorso 27 aprile, mette un limite alla utilizzabilità delle indagini bancarie. Sono legittime solo se l’autorizzazione della Guardia di Finanza è parte integrante dell’avviso di accertamento. Pertanto, se il documento non viene allegato all’atto, il contribuente non può verificare se le indagini che lo riguardano sono state svolte nei limiti di tempo e secondo gli scopi fissati dal Comando generale. La Cassazione cambia dunque orientamento e considera le autorizzazioni ‘provvedimenti legittimanti l’esercizio del potere istruttorio’ e non invece un semplice ‘controllo interno’ della Gdf sul corretto utilizzo dei poteri investigativi. 


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