La Cassazione tributaria, con l’ordinanza del 31 marzo 2026 n. 7821, ha chiarito che l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi della legge n. 3/2012 vincola anche l’ente impositore che, pur destinatario della proposta, non si sia opposto e abbia visto il proprio credito tributario inserito nel piano: il creditore fiscale non può, in epoca successiva, recuperare lo stesso debito mediante avviso di accertamento, salvo che la pretesa si fondi sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ex art. 14-terdecies, comma 3, lett. c), della medesima legge. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una contribuente raggiunta da un avviso di accertamento Imu per l’anno 2013 emesso da un Comune dopo l’omologa di una procedura ex legge n. 3/2012 alla quale lo stesso ente non aveva opposto resistenza. 


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