Nell’ordinanza n. 5909/2026 la Cassazione civile tributaria ha stabilito che il credito per le imposte assolte all’estero spetta indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o dalla mancata indicazione in questa stessa dichiarazione del reddito di fonte estera; questo credito, infatti, scaturisce dall’obbligo assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato e non è assoggettato ad alcun termine di decadenza entro il quale il credito d’imposta va indicato per l’utilizzo, con la precisazione che questo stesso credito non deve essere inserito nella dichiarazione di ‘competenza’. Il caso trae origine dal ricorso presentato contro una cartella emessa sulla base di un controllo formale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione del contribuente, disconoscendo un credito d’imposta per tributi assolti all’estero sul reddito da lavoro dipendente. 


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