Qualificare un accordo transattivo come novativo o non novativo fa una grande differenza ai fini Iva. Lo si comprende bene mettendo a confronto gli opposti esiti cui sono pervenuti i giudici di merito in relazione ad una vicenda nella quale, al corrispettivo per i lavori eseguiti su un immobile da una società ma non pagati dal proprietario, le parti hanno sostituito un maggior importo transattivamente determinato di cui tale soggetto si riconosce debitore, impegnandosi a versarlo in quattro anni. Per i primi giudici (Cgt di Vicenza, sentenza n. 257 del 2023) l’atto di transazione stipulato non aveva natura novativa e la società creditrice non aveva pertanto alcun obbligo di emettere fattura al momento dell’incasso. Invece la Cgt del Veneto, con la sentenza n. 276/2026, ha confermato che sono dovute le sanzioni non essendovi incertezze sulla portata e sull’ambito applicativo delle norme.
Se l’accordo transattivo è ‘novativo’ scattano Iva e obbligo di fatturazione
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