La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12368 depositata lo scorso 3 maggio, ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie su conti di terzi se l’Ufficio non ha provato, anche in via presuntiva, la riconducibilità dei movimenti al contribuente. Il caso trae origine da un accertamento notificato a una contribuente fondato sulle indagini bancarie sui suoi conti correnti e quelli del coniuge. L’accertamento è stato impugnato dalla contribuente per la mancanza di un contraddittorio preventivo. Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo i quali per gli accertamenti a tavolino non è necessario alcun contraddittorio preventivo. 


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