Con la sentenza n. 231 depositata lo scorso 20 aprile il Tar Abruzzo ha stabilito che non è dovuto il canone unico provinciale, né la relativa sanzione, in caso di omesso pagamento alla Provincia da parte della società concessionaria autostradale in relazione ai ‘pontoni autostradali sovrastanti le strade provinciali’. In via pregiudiziale, il Tar ha respinto le eccezioni sul difetto di giurisdizione, sollevate dalla Provincia richiamando l’ordinanza n. 28766/2025 delle Sezioni unite della Cassazione, relativa a una controversia su un caso analogo. Nel caso analizzato l’oggetto del contendere non era rappresentato dall’ammontare del canone dovuto, ma il potere della PA di esigerlo.
Secondo il Tar il canone provinciale sul viadotto autostradale non è dovuto
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